Il nostro Statuto

Art. 1 Costituzione
(Costituzione)
  1. E' costituita con sede in Reggio Calabria, via Galileo Ferraris 3, l'organizzazione di   volontariato denominata "Il Gabbiano", di seguito detta Organizzazione.
  2. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici.
     

Art. 2 Finalità
(Finalità)

  • L'Organizzazione ha lo scopo di promuovere la cultura della solidarietà, del volontariato e della nonviolenza nel territorio, con particolare riferimento al mondo giovanile. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
  • L'Organizzazione si ispira al messaggio evangelico, con l'impegno a riscoprirne costantemente i valori. Essa, tuttavia, è paritariamente aperta a tutti coloro che, pur non condividendo tale motivazione cristiana originante, sono sinceramente disponibili ad impegnarsi per le finalità proposte.

 

Art. 3 Specificazione
(Specificazione)

  1. L'Organizzazione si propone di perseguire le finalità che le sono proprie:
    a)    attuando tra i soci una reciproca accoglienza fraterna, per cui ognuno sia valorizzato in quanto persona e non per quello che riesce a produrre;
    b)    realizzando un processo di autoformazione permanente basato sul servizio concreto a persone in difficoltà - anche nell'ambito di comunità e strutture assistenziali rispettose della libertà e della dignità di ogni uomo - e su di un impegnativo lavoro di approfondimento dei temi connessi al disagio sociale;
    c)    promuovendo iniziative culturali e di animazione in ogni ambito sociale, specialmente nelle agenzie educative dei giovani, anche proponendo forme sperimentali di condivisione di vita con le persone in difficoltà;
    d)    organizzando esperienze di formazione di base al volontariato finalizzata all'accesso dei giovani nei servizi sociali pubblici e privati senza fini di lucro;
    e)    favorendo, tra i propri soci e i giovani incontrati, l'esperienza del servizio civile e di altre forme di donazione totale di un periodo della propria vita a servizio degli altri;
    f)    collaborando con la "Caritas diocesana" ed il "Centro comunitario Agape" di Reggio Calabria - cui si ritiene idealmente collegata - nonchè con gli altri gruppi di volontariato, le espressioni dell'associazionismo e con enti pubblici e privati, per ogni iniziativa tesa a rimuovere le cause che originano l'emarginazione.

Art. 4 Aderenti
(Aderenti)

  1. Possono fare parte dell'Organizzazione quanti intendono accettare pienamente le sue finalità e regole.
  2. Agli effetti giuridici, sono soci effettivi coloro che hanno raggiunto l'età di 18 anni.
  3. Sono tuttavia accolti, a parità di diritti e doveri con gli altri soci, i giovani che abbiano compiuto sedici anni, che diventano soci effettivi con il raggiungimento della maggiore età.

Art. 5 Ammissioni ed espulsioni
(Ammissioni ed espulsioni)

  1. Tutti i soci devono partecipare attivamente alle iniziative dell'Organizzazione. Essi sono tenuti a versare la quota che sarà fissata annualmente dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo.
  2. L'ammissione o l'espulsione dei soci è deliberata dall'Assemblea con maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Comitato esecutivo. Ogni socio è libero di dimettersi dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Presidente.

Art. 6 Organi
(Organi)

  1. Sono organi dell'organizzazione:
    a)    l'Assemblea degli aderenti
    b)    il Comitato esecutivo
    c)    il Presidente

Art. 7 Assemblea
(Assemblea)

  1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti.
  2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso Presidente in via ordinaria secondo il calendario approvato dalla stessa assemblea all'inizio dell'anno sociale o, quando se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione.
  3. L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
  4. L'Assemblea decide a maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti nei successivi articoli.
  5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
    a)    eleggere il Presidente ed i membri del Comitato esecutivo;
    b)    eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
    c)    approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
    d)    approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
    e)    approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'art. 18

     

Art. 8 Comitato esecutivo
(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da:

(4) quattro membri eletti dall'Assemblea, dei quali uno è rappresentante dei giovanissimi se il numero dei soci è minore o uguale a trenta(30)

(6) sei membri eletti dall'Assemblea, dei quali uno è rappresentante dei giovanissimi se il numero dei soci è maggiore o uguale a trentuno (31)

per la carica di rappresentante dei giovanissimi non si può avere più di diciannove anni al momento dell'elezione.

2. Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili, salvo il rappresentante dei giovanissimi per la stessa carica.

3. Qualora per dimissioni o per altra carica uno dei membri del Comitato cessi dall'incarico prima del termine stabilito, la composizione dello stesso verrà integrata secondo le modalità previste nei commi precedenti, rimanendo, però, immutata la scadenza della carica all'interno dell'organo.

4. Il Comitato esecutivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

5. Il Comitato esecutivo è investito dei poteri esecutivi delle decisioni dell'Assemblea, ed inoltre.

a)    propone all'Assemblea l'ammissione e l'espulsione dei soci;

b)    provvede agli atti necessari e utili alla vita dell'Associazione;

c)    predispone i bilanci

d)    amministra l'associazione

6. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce almeno una volta al mese.

7. La convocazione in seduta straordinaria è fatta quando se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno tre membri dello stesso Comitato.

8. Le deliberazioni del Comitato sono prese con la partecipazione di almeno tre membri ed a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente
 

Art. 9 Presidente
(Presidente)

  1. Il Presidente, è eletto dall'Assemblea, a maggioranza di due terzi dei soci in prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive, e dura in carica tre anni.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nel campo negoziale che giudiziale, ed adotta in casi di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Comitato esecutivo e l'Assemblea nella prima riunione successiva.
  3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente.
  4. Il Presidente può delegare stabilmente alcune sue funzioni al Vice Presidente.
     

Art. 10 Segretario
(Segretario)

  1. Il Segretario provvede alla compilazioni dei verbali del Comitato e dell'Assemblea, nonchè a tutti gli atti di segreteria.

Art. 11 Tesoriere
(Tesoriere)

  1. Il Tesoriere è responsabile collegialmente con il Presidente delle attività finanziarie ed amministrative dell'Organizzazione.
  2. Il Tesoriere tiene i libri contabili, provvede all'esazione delle quote dei soci e delle entrate in genere, nonchè ai pagamenti ed alle spese necessarie, previa autorizzazione del Presidente.
     

Art. 12 Collegio dei revisori dei conti
(Collegio dei revisori dei conti)

  1. La vigilanza contabile dell'Associazione è esercitata da un collegio di tre revisori dei conti, eletti per tre anni dall'Assemblea tra i soci effettivi. Il più anziano di età tra gli eletti svolge le funzioni di Presidente.
  2. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta distribuita a tutti gli aderenti.
     

Art. 13 Risorse economiche
(Risorse economiche)

  1. L'Associazione provvede allo sviluppo delle proprie iniziative con i mezzi finanziari che derivano da:
    a)    quote associative e contributi degli aderenti;
    b)    contributi di privati, dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
    c)    donazioni e lasciti testamentari;
    d)    rimborsi derivanti da convenzioni;
    e)    rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

     

Art. 14 Bilanci
(Bilanci)

  1. L'esercizio finanziario segue l'anno solare.
  2. Entro il 30 aprile il Comitato presenta all'Assemblea, per l'esame e l'eventuale approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.
  3. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Comitato presenta all'Assemblea il bilancio preventivo dell'anno successivo, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.
     

Art. 15 Gratuità delle cariche
(Gratuità delle cariche)

  1. Tutte le cariche sociali e le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
  2. In caso di dimissioni o di espulsione ed in ogni altro caso, il socio non ha alcun diritto sul fondo patrimoniale dell'Associazione, anche se vi avesse contribuito con personale donazione di beni mobili ed immobili.
     

Art. 16 Regolamento
(Regolamento)

  1. Con regolamento interno, proposto dal Comitato e approvato dall'Assemblea, potranno essere stabilite, se necessario, le norme di esecuzione del presente Statuto.
     

Art. 17 Estinzione dell'organizzazione
(Estinzione dell'organizzazione)

  1. Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
  2. In caso di estinzione dell'Organizzazione, il patrimonio dovrà essere devoluto, per scopi analoghi, alla Caritas diocesana e\o al Centro Comunitario Agape di Reggio Calabria.
     

Art. 18 Modifiche allo Statuto
(Modifiche allo Statuto)

  1. Per modificare il presente Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.